Tutto parte dal Codice della Strada. L’articolo 157 al comma 7 bis non concede spazio ad interpretazioni.
“È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 216 a euro 432”.
Dunque, l’aria condizionata non fa male solo alla salute, se usata in maniera non corretta. Ma anche al portafogli. E attenzione: per “aria condizionata” si intende anche l’impianto di riscaldamento utilizzato d’inverno.
Si tratta di un reato relativamente giovane. Questa postilla fu introdotta nel 2007 per un nobile intento, quello di salvaguardare l’ambiente punendo chi immette nell’aria gas di scarico non legati alla marcia dell’auto.
La legge è molto chiara a riguardo. Nell’articolo 1, infatti, precisa senza ombra di dubbio la differenza tra fermata e sosta.
“Per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia”.
“Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”.
Automobilisti, siete avvisati.
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