Si chiama assegno sociale e dall’1 gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale. E’, infatti, una integrazione economica destinata a quelle persone che si trovano in condizioni economiche disagiate.
Ne possono beneficiare cittadini italiani e stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Bisogna avere almeno 65 anni e 7 mesi di età.
L’importo dell’assegno è pari a 448,07 euro per tredici mensilità, il reddito dell’indigente deve essere pari a 5.824,91 euro annui per chi vive da solo, 11.649,82 euro per chi è coniugato.
Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Inoltre, il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente.
L’assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.
Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi non può essere erogato all’estero. Se il soggiorno all’estero del titolare dura più di trenta giorni, l’assegno verrà sospeso. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.
L’assegno va chiesto online all’Inps o tramite Contact Center ai numeri 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06.164.164 da rete mobile.
(Fonte INPS)