Da domenica 1 luglio gli stipendi non potranno più essere pagati in contanti e ciò riguarda “qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro stabilito“.
Entra in vigore, infatti, il comma 911 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata il 29 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale.
Se il datore dovesse violare quest’obbligo, rischia una sanzione amministrativa tra i 1.000 e i 5.000 euro, come disposto dal comma 913.
Sempre la legge elenca le modalità di pagamento dei compensi: “nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: A) bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore; B) strumenti di pagamento elettronico; C) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; D) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni“.