La normativa attualmente in vigore sulla protezione della sicurezza e della salute sul posto di lavoro ha ripercussioni non trascurabili, tra l’altro, sulla disciplina delle procedure di affidamento dei contratti relativi ai lavori pubblici. Il committente, in particolare, è tenuto a rispettare le misure generali di tutela e i principi indicati dal D. Lgs. n. 81 del 2008 all’articolo 15. In effetti, il ruolo del committente risulta ancora più centrale con il nuovo assetto normativo. È nell’interesse del committente che l’opera viene realizzata, e per questo motivo egli deve prestare attenzione alle condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori che si trovano in cantiere. Una normativa simile trae origine dal fatto che di tutti gli incidenti mortali che si verificano in cantiere, 3 su 5 sono causati da scelte compiute ancora prima che i lavori comincino. Tale stima è stata effettuata dalla Commissione Europea, da cui è stata emanata anche la direttiva cantieri.
L’importanza della direttiva cantieri
Con questa direttiva si dà il giusto valore al lavoro degli operai edili, e finalmente si smette di nascondersi dietro lo stereotipo secondo cui alcuni eventi fatali sono inevitabili e non è possibile che un luogo di lavoro sia al 100% sicuro. Viene meno, inoltre, la componente individuale correlata alla responsabilità degli infortuni. La direttiva cantieri punta l’attenzione sulla programmazione del lavoro come fase fondamentale del sistema della sicurezza, e in più si focalizza sulle diverse figure che, nella vita dei cantieri, hanno ruoli decisivi. Un altro aspetto che viene preso in considerazione è quello relativo al costo dell’opera, specialmente per ciò che concerne la sicurezza sul lavoro. Infine, si pone l’accento sull’esigenza di effettuare una pianificazione completa sin dal momento iniziale della programmazione dei lavori.
Gli oneri della sicurezza sono costi?
Costi e oneri sembrano essere sinonimi non solo nella normativa, ma anche nella dottrina e nella giurisprudenza. Ciò, però, non è del tutto vero, e il rischio è di ritrovarsi in una situazione di forte confusione. In particolare gli importi della sicurezza comprendono gli oneri della sicurezza e i costi della sicurezza. Gli oneri riguardano l’esercizio dell’attività che ogni operatore economico svolge. In giurisprudenza, questi oneri sono chiamati anche costi propri, costi aziendali, costi ex lege o costi da rischi specifici, essendo indispensabili per risolvere rischi specifici degli appaltatori.
Che cosa sono gli oneri aziendali
Gli oneri aziendali dunque sono costi che riguardano le misure operative per i rischi connessi alle lavorazioni e le misure per la gestione del rischio degli operatori economici. Sono inclusi nella quota parte delle spese complessive indicata dal DPR 207/2010 all’articolo 32, mentre non possono essere ricondotti ai costi stimati per le misure a cui si fa riferimento nell’allegato XV del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro al punto 4.
Che cosa sono i costi della sicurezza
Per quanto riguarda i costi della sicurezza, invece, si fa riferimento unicamente alle spese correlate al coordinamento delle attività nel cantiere e a quelle degli apprestamenti che sono segnalati nel PSC, riguardo le procedure e i servizi indispensabili per la sicurezza del cantiere. La giurisprudenza ha definito, tanto per i costi della sicurezza quanto per gli oneri aziendali, tutti gli obblighi che gravano sia sugli operatori economici che sulle stazioni appaltanti. Tocca alle stazioni appaltanti, in particolare, quantificare i costi, così come indicare le anomalie spetta agli operatori economici che prendono parte alle procedure. In riferimento agli oneri, ci sono molte pronunce che si concentrano sulla necessità di segnalare gli oneri economici che dovranno essere sopportati da parte dei concorrenti: il che permette di garantire una formulazione consapevole dell’offerta in relazione agli obblighi di sicurezza sul lavoro.
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