Furbetto e fortunato. Un uomo aveva giurato ‘amore eterno’ a due donne diverse, ma se l’è cavata con un assoluzione.
Il caso di bigamia è stato discusso davanti al giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Verbania, sul Lago Maggiore.
La vicenda ha come protagonista un uomo residente nella provincia Verbano-Cusio-Ossola che, anche se sposato con due donne, è stato assolto dal Gup per difetto di procedibilità dell’azione penale, come raccontato dal ‘Corriere del Ticino’ e ripreso dall’AdnKronos.
I due matrimoni, si legge, erano stati contratti all’estero – in Paesi diversi – e l’ufficio anagrafe del Comune di residenza si era reso conto dell’anomalia, non avendo l’uomo divorziato dalla prima moglie; ma il giudice ha assolto l’uomo in quanto non è stata presentata alcuna querela nei suoi confronti.
Il secondo matrimonio, ad ogni modo, non può risultare valido.
La bigamia, in diritto penale, è il delitto previsto e disciplinato dall’art. 556 del codice penale ai sensi del quale chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili. La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.
I figli nati da una relazione coniugata bigama seguono le sorti dell’elemento psicologico dei genitori. In caso di buona fede anche solo unilaterale i figli nati si considerano legittimi solo a favore del coniuge di buona fede, saranno considerati naturali rispetto al coniuge di mala fede.